Decollo Deltaplano ULM
Descrizione
Un ultraleggero (spesso anche definito come ULM, ultra leggero a motore - o motorizzato - o dal francese Ultra-Léger Motorisé) è un aeromobile, destinato esclusivamente al volo da diporto e con limiti di peso regolamentati, inferiori a quelli facenti parte dell'aviazione generale.
Dal punto di vista "tecnico" è un velivolo a tutti gli effetti e, anche dal punto di vista legale e normativo (legge italiana 106/85), è considerato un aeromobile (D.L. n. 151/06); tuttavia non viene ad esso applicato il Libro Primo del codice della navigazione aerea.
Le regole per gli ultraleggeri sono poche e semplici:
1) Obbligo del casco. Durante il volo su tutti gli ultraleggeri con cabina aperta è obbligatorio indossare il casco protettivo, di tipo rigido, adeguato all'attività.
2) Caratteristiche dei velivoli. Pesi massimi al decollo (comprensivi di strumenti, cinture e paracadute): monoposto a motore: 300 kg (350 kg per anfibi ed idrovolanti), velocità di stallo non superiore a 65 km/h; biposto a motore: 450 kg (500 kg per anfibi ed idrovolanti), velocità di stallo non superiore a 65 km/h.
3) Biposto. È consentito l'uso del biposto a: istruttori, piloti con brevetto di pilota privato valido, piloti con almeno 30 ore di volo come responsabile ai comandi e superamento di apposito esame.
4) Uso delle aree per decollo ed atterraggio. Si può decollare ed atterrare su qualsiasi area idonea con il consenso di chi può disporre dell'area. Per operazioni in prossimità o su aeroporti civili, occorre apposita autorizzazione.
5) Limiti alle operazioni di volo. Si può volare su tutto il territorio dello Stato (il limite di volo a 4 km dal confine è stato eliminato dalla legge 24 aprile 1998, n. 128 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee” - legge comunitaria 1995/97 - art.22 comma 20 -, pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 88/L del 7 maggio 1998). Non si può volare sulle città.
6) Identificazione degli apparecchi. Per poter volare i velivoli devono essere muniti di targa metallica con il numero di identificazione rilasciato dall'Aero Club d'Italia (AeCI). Lo stesso numero deve essere riportato sulla parte inferiore dell'ala con lettere, ciascuna, della misura minima di 30×15 cm², in colore contrastante. Tutti i documenti di identificazione devono essere tenuti a bordo. Modifiche alla struttura od ai colori, nonché passaggi di proprietà devono essere comunicati all'AeCI.
7) Norme di circolazione. Si può volare dall'alba al tramonto; altezza massima dal terreno 500 piedi (150 metri circa); il sabato ed i festivi altezza massima 1000 piedi (300 metri circa); distanza da aeroporti non ubicati entro ATZ: 5 km. Per altezza massima si considera quella misurata rispetto al punto più alto nel raggio di 5 km.
8) Attestato di idoneità. Per poter volare è necessario possedere tale attestato rilasciato a seguito di corso presso una scuola certificata, esame e visite mediche specifiche.
9) Assicurazione. I velivoli devono essere coperti da assicurazione R.C.
In Italia, questa categoria di velivoli viene compresa nella classificazione del VDS (Volo da Diporto o Sportivo) ed è regolamentata dalle seguenti norme: Legge 25 marzo 1985, n.106; (D.P.R. 5 agosto 1988, n 404 ABROGATO da art.24 D.P.R. 9 luglio 2010 n.133); Decreto 19 novembre 1991; D.P.R. 28 aprile 1993, n. 207. / D.P.R. 9 luglio 2010 n.133.
La normativa più recente è il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 133, in vigore dal 17-11-2010, che ha modificato alcune regole per quanto riguarda l'ultraleggero standard (aumento del raggio entro il quale calcolare la quota massima, obbligo del paracadute balistico per le nuove immatricolazioni) ed ha introdotto una nuova categoria, denominata ultraleggero avanzato, introducendo altresì una nuova abilitazione per il pilota (pilota avanzato).